Il Partito dell’Alternativa Monarchica aderisce alla tesi giuridica di Egidio Lancetti e contesta il carattere irreversibile della scelta repubblicana, sostenendo che l’articolo 139 della Costituzione sarebbe privo di valore e che il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 dovrebbe considerarsi nullo. Una posizione politica e giuridica che si pone però in contrasto con l’attuale ordinamento costituzionale, nel quale la forma repubblicana costituisce espressamente un limite alla revisione della Carta.

ROMA – Il Partito dell’Alternativa Monarchica torna a mettere in discussione uno dei principi fondamentali dell’assetto costituzionale italiano e lo fa attraverso un comunicato della propria Reggenza, datato 1° ottobre 2026, nel quale aderisce alle argomentazioni formulate da Egidio Lancetti sull’articolo 139 della Costituzione e sul referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La posizione espressa dal movimento è netta: secondo la ricostruzione proposta da Lancetti, l’articolo 139, che stabilisce che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, sarebbe privo di valore giuridico perché limiterebbe in maniera definitiva la possibilità dei cittadini di pronunciarsi nuovamente sulla forma dello Stato. Il testo vigente della Costituzione, tuttavia, contiene proprio questa previsione nell’ultimo articolo della Carta.

Il ragionamento sostenuto nel comunicato parte dal concetto di libertà politica dell’elettore. Secondo Lancetti, se nel 1946 agli italiani venne riconosciuto il diritto di scegliere tra monarchia e repubblica, non sarebbe coerente impedire alle generazioni successive di tornare sulla stessa decisione. Da qui la critica al carattere irreversibile della forma repubblicana. Nella lettura fatta propria dal Partito dell’Alternativa Monarchica, l’impossibilità di sottoporre nuovamente la questione al corpo elettorale rappresenterebbe una contraddizione rispetto al principio di sovranità popolare. Il comunicato sviluppa poi una seconda tesi, ancora più radicale. Lancetti sostiene che gli elettori chiamati alle urne il 2 giugno 1946 non sarebbero stati esplicitamente informati del fatto che l’esito della consultazione avrebbe determinato in maniera definitiva la futura forma istituzionale dello Stato. Da questa premessa viene fatta discendere la conclusione secondo la quale il referendum stesso sarebbe nullo.

Si tratta, però, di una tesi sostenuta dal movimento monarchico e non della posizione riconosciuta dall’ordinamento costituzionale italiano. Sul piano storico e istituzionale, il referendum del 2 giugno 1946 attribuì 12.718.641 voti alla Repubblica e 10.718.502 alla Monarchia, con un’affluenza dell’89,08%. Dopo l’esame dei ricorsi, il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. La questione dell’articolo 139 ha inoltre una precisa collocazione nella giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l’esistenza di “principi supremi” dell’ordinamento che non possono essere sovvertiti neppure attraverso una legge di revisione costituzionale, indicando espressamente la forma repubblicana prevista dall’articolo 139 tra i limiti assoluti al potere di revisione della Costituzione.

Il nodo sollevato da Alternativa Monarchica riguarda dunque un tema antico e delicato: fino a che punto il principio della sovranità popolare possa incontrare limiti posti dalla stessa Costituzione e se una generazione possa vincolare quelle successive sulle caratteristiche fondamentali dello Stato. Nell’attuale sistema costituzionale italiano la risposta è definita dalla Carta e dalla giurisprudenza della Consulta: la forma repubblicana non può essere sottoposta al normale procedimento di revisione costituzionale. Alternativa Monarchica propone invece una lettura opposta, fondata sull’idea che la libertà politica dei cittadini dovrebbe comprendere anche la possibilità di ridiscutere la forma dello Stato. È in questa prospettiva che il movimento aderisce alla tesi di Lancetti e interpreta l’articolo 139 non come garanzia costituzionale, ma come una limitazione della capacità decisionale del corpo elettorale. Il comunicato riapre così, almeno sul terreno politico e culturale, una questione che l’ordinamento repubblicano considera giuridicamente definita da ottant’anni. Non una contestazione dell’esito numerico del referendum, quanto una critica alla sua pretesa irreversibilità e al successivo consolidamento costituzionale della forma repubblicana. La distanza tra le due posizioni resta quindi profonda: da una parte la tesi del movimento monarchico, secondo cui nessuna scelta istituzionale dovrebbe essere sottratta in modo permanente alla volontà popolare; dall’altra l’assetto vigente della Repubblica, che considera proprio quella forma dello Stato uno dei principi sottratti alla revisione costituzionale.

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