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La Corte d’Appello di Firenze mette nero su bianco un principio destinato a cambiare le strategie processuali, chi non contesta con precisione la conversazione prodotta in giudizio, ne accetta implicitamente la verità.
di Antonio Lonardo e Lara Mutascio
C’è una domanda che, silenziosa, attraversa ormai quasi ogni causa civile, ovvero, quella schermata di WhatsApp, prodotta come prova, vale davvero qualcosa davanti a un giudice? La Corte d’Appello di Firenze ha appena dato una risposta netta, e per molti avvocati sarà una lezione da studiare con attenzione. Con la sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026 (Sez. IV), i giudici fiorentini hanno ribadito un principio tanto semplice quanto dirompente nelle sue conseguenze pratiche, uno screenshot di una conversazione WhatsApp può fare piena prova dei fatti che rappresenta, a patto che la controparte non lo smentisca in modo chiaro, puntuale e circostanziato. In altre parole, il silenzio, o una contestazione generica, equivalgono a un’ammissione. Alla base di tutto c’è una norma spesso sottovalutata, l’art. 2712 c.c., che equipara le riproduzioni informatiche, fotografie, registrazioni, e appunto gli screenshot, a una prova a tutti gli effetti, salvo che la parte contro cui vengono usate ne disconosca la conformità ai fatti. Non conta, dunque, che si tratti “solo” di un’immagine catturata da uno smartphone invece del dispositivo originale su cui la chat è archiviata, la legge non penalizza la forma, penalizza il silenzio.
Il cuore della pronuncia sta proprio qui, infatti nel caso esaminato, la parte convenuta si era limitata a eccepire genericamente l’inattendibilità delle schermate, senza però mettere in discussione né l’esistenza delle conversazioni, né la loro autenticità, né la corrispondenza tra quanto prodotto in giudizio e gli scambi realmente avvenuti. Per la Corte, questo non basta, una difesa che si affida a formule di stile, senza affondare il colpo su un profilo specifico, lascia intatta la forza probatoria del documento. Dunque, chi intende davvero smontare uno screenshot deve indicare con precisione cosa contesta: l’esistenza della chat, la sua integrità, un’eventuale manomissione, l’attribuzione del numero di telefono, oppure, questione distinta e più sottile, la paternità materiale del singolo messaggio. Ed è qui che la sentenza tocca un nervo tecnico di grande rilievo, dimostrare che una conversazione proviene da una certa utenza non equivale automaticamente a dimostrare che sia stata una determinata persona, fisicamente, a scrivere ogni riga. L’art. 20 del Codice…

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