Nel “fondo sentenze” da 1,9 miliardi previsto nel quadro della prossima legge di bilancio una quota stimata in circa 970 milioni sarebbe destinata a dare attuazione alle pronunce del Consiglio di Stato sulle retribuzioni della magistratura. Il Sole 24 Ore calcola oltre 70mila euro lordi medi di arretrati e circa 20mila euro annui di incremento strutturale, ma l’Associazione nazionale magistrati contesta radicalmente questa lettura: “Gli importi effettivi sono di gran lunga inferiori”. Dietro la polemica c’è un complesso contenzioso sul sistema con cui lo Stato ha calcolato per anni l’adeguamento automatico degli stipendi.
Quasi un miliardo di euro destinato a correggere il calcolo delle retribuzioni dei magistrati e una polemica immediata sulle cifre che potrebbero arrivare nelle buste paga. La partita degli stipendi delle toghe entra nella manovra 2027 con un peso finanziario rilevante, ma soprattutto con una distinzione fondamentale: i quasi 100mila euro evocati nelle prime ricostruzioni giornalistiche non rappresentano un assegno uniforme destinato a ciascun magistrato, bensì la somma, costruita su valori medi e lordi, tra arretrati maturati negli anni e aumento retributivo futuro. Secondo la ricostruzione del Sole 24 Ore, ripresa da Ansa e Adnkronos, all’interno del fondo da 1,9 miliardi destinato agli oneri derivanti da sentenze circa 970 milioni sarebbero riconducibili all’adeguamento economico della magistratura. La stima parla di oltre 70mila euro lordi medi come arretrati una tantum e di circa 20mila euro annui come incremento destinato a riflettersi strutturalmente sulle retribuzioni successive.
Le cifre vanno però maneggiate con cautela. Gli importi effettivi dipendono dall’anzianità, dalla posizione professionale, dagli anni di servizio interessati e dal trattamento economico individuale. Le somme più elevate, secondo le ricostruzioni pubblicate, riguarderebbero soprattutto i 10.638 magistrati già in servizio nel 2018, mentre l’impatto sarebbe differente per chi è entrato successivamente. Inoltre, si tratta di costo lordo per lo Stato, comprensivo degli oneri, e non di somme nette destinate materialmente a finire per intero sul conto corrente dei beneficiari. Anche gli avvocati dello Stato rientrano nel meccanismo di adeguamento previsto dalla disciplina. Proprio su questo punto è intervenuta l’Associazione nazionale magistrati, contestando la rappresentazione di “100mila euro a testa”. L’Anm sostiene che si tratti di “una stima priva di fondamento” e che gli importi concretamente spettanti siano molto più bassi. Secondo l’associazione, per un magistrato con vent’anni di esperienza la somma non raggiungerebbe neppure un quarto di quella indicata nelle ricostruzioni più eclatanti. La posizione dell’Anm insiste inoltre su un altro aspetto: non si tratterebbe di un beneficio discrezionale concesso dalla politica, ma di componenti retributive dovute in base alla legge e rimaste non corrisposte per anni, con arretrati cresciuti proprio a causa dei ritardi accumulati nell’applicazione del meccanismo.
Per comprendere la vicenda bisogna infatti risalire al sistema che regola gli stipendi della magistratura. I magistrati non sono dipendenti pubblici contrattualizzati come la maggior parte del personale della pubblica amministrazione. Il loro trattamento economico segue un meccanismo specifico di adeguamento periodico collegato alla dinamica delle retribuzioni del pubblico impiego. Il principio è disciplinato, tra l’altro, dalla legge n. 27 del 1981 e dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998: con cadenza triennale le retribuzioni vengono aggiornate sulla base degli incrementi medi registrati dalle altre categorie della pubblica amministrazione. Lo scopo del meccanismo è mantenere l’equilibrio economico della funzione giudiziaria evitando che la determinazione degli stipendi dipenda ogni volta da una trattativa contrattuale diretta con l’esecutivo. È precisamente sul modo in cui questa media è stata calcolata che si è aperto il contenzioso. Con la sentenza n. 6004 del 9 luglio 2025, la Settima sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2021 relativo all’adeguamento per il triennio 2018-2020. I giudici amministrativi hanno individuato tre criticità sostanziali: non erano stati considerati tutti gli emolumenti che concorrono al trattamento economico dei dipendenti pubblici; erano state escluse alcune categorie, compreso personale non contrattualizzato e dipendenti delle autorità amministrative indipendenti; soprattutto, era stata utilizzata una media ponderata anziché la media aritmetica richiesta dalla disciplina. Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato all’amministrazione di riformulare i conteggi.
La differenza non è puramente statistica. Con la media ponderata le categorie numericamente più grandi esercitano un peso maggiore sul risultato finale; utilizzando invece una media aritmetica tra le categorie ciascun comparto entra nel calcolo senza essere moltiplicato per il numero dei dipendenti che ne fanno parte. Secondo il Consiglio di Stato, la seconda modalità è quella coerente con la normativa specificamente prevista per la magistratura. La revisione del metodo ha quindi prodotto la necessità di ricalcolare gli adeguamenti già determinati e, a cascata, i relativi arretrati. Il contenzioso non riguarda soltanto il triennio 2018-2020. La modifica della base di calcolo produce infatti effetti anche sul periodo successivo, perché ogni adeguamento si innesta sui livelli retributivi precedenti. Le ricostruzioni disponibili indicano che sono pronti i decreti destinati al riallineamento delle retribuzioni dal 2018 al 2023 e che la legge di bilancio dovrà garantire le risorse necessarie per dare concreta esecuzione alle decisioni giudiziarie.
Esiste poi un ulteriore capitolo, quello relativo al triennio 2024-2026. Il meccanismo ordinario aveva già prodotto un nuovo adeguamento con il Dpcm del 3 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quel provvedimento stabiliva un incremento del 6,69% con decorrenza dal primo gennaio 2024 e ulteriori aumenti del 2,01% per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Si tratta del normale sistema di aggiornamento periodico, ma i nuovi conteggi relativi ai periodi precedenti potrebbero avere effetti di trascinamento anche sulle basi utilizzate successivamente. È per questo che il conto complessivo non può essere letto soltanto come una maxi-erogazione una tantum. Una parte della spesa riguarda arretrati relativi agli anni passati, mentre un’altra modifica stabilmente il livello retributivo e quindi continua a produrre effetti negli esercizi successivi. La distinzione è decisiva anche dal punto di vista dei conti pubblici: un arretrato grava sul bilancio nell’anno in cui viene corrisposto, mentre un aumento permanente diventa una componente strutturale della spesa.
Il tema assume particolare rilievo perché arriva all’interno di una manovra 2027 quantificata nelle prime tabelle in circa 23,5 miliardi lordi. Tra le varie voci compare proprio un “fondo sentenze” una tantum da circa 1,9 miliardi, sul quale il Documento programmatico di bilancio non dettaglia pubblicamente tutti i singoli beneficiari. La cifra di 970 milioni attribuita alla magistratura deriva quindi dalle ricostruzioni giornalistiche sui provvedimenti necessari a dare esecuzione alle sentenze, non da una tabella ufficiale che distribuisca nominativamente l’intero fondo. È un dettaglio importante perché distingue ciò che è già definito giuridicamente da ciò che appartiene ancora alla fase finanziaria della manovra. L’obbligo di ricalcolare le retribuzioni deriva dalle sentenze; la quantificazione delle risorse necessarie e la loro allocazione devono invece passare attraverso i provvedimenti amministrativi e il bilancio dello Stato.
La vicenda potrebbe inoltre avere riflessi più ampi sul pubblico impiego non contrattualizzato. Il meccanismo richiamato dal Consiglio di Stato prende infatti in considerazione categorie come professori universitari, dirigenti apicali delle Forze armate e delle forze di polizia e altri dipendenti soggetti a discipline economiche speciali. Questo non significa automaticamente che ogni categoria maturerà arretrati analoghi a quelli della magistratura, perché regole e meccanismi non sono identici, ma il contenzioso ha riacceso l’attenzione sui criteri di adeguamento applicati alle diverse componenti della pubblica amministrazione. Per professori e ricercatori universitari, ufficiali superiori e generali e personale equiparato delle forze di polizia, per esempio, un decreto pubblicato nell’agosto 2026 ha disposto dal primo gennaio dello stesso anno un incremento del 2,48% delle relative misure stipendiali. È la conferma di quanto articolato sia il sistema delle retribuzioni del personale pubblico non contrattualizzato e di come eventuali decisioni giudiziarie sui criteri di calcolo possano produrre conseguenze finanziarie che vanno molto oltre il singolo esercizio di bilancio.
Resta infine il confronto politico e comunicativo. La formula dei “100mila euro a magistrato” ha un impatto immediato, soprattutto in una fase nella quale ogni miliardo della manovra viene conteso tra riduzioni fiscali, sanità, politiche familiari, imprese, energia e infrastrutture. Ma proprio per questa ragione la vicenda richiede una lettura meno sommaria. Da una parte c’è un costo rilevante per lo Stato, che secondo le stime disponibili si avvicina al miliardo; dall’altra c’è una sequenza di pronunce giudiziarie che impone all’amministrazione di correggere conteggi dichiarati illegittimi. Il punto centrale, dunque, non è se la manovra abbia deciso politicamente di assegnare un premio straordinario alle toghe. Le risorse servono a dare esecuzione a un obbligo derivante dal contenzioso sul meccanismo automatico di adeguamento. Rimane invece aperta la questione dell’esatta dimensione degli importi individuali: le stime giornalistiche indicano valori medi lordi molto elevati, mentre l’Anm sostiene che le cifre effettivamente spettanti ai singoli siano sensibilmente inferiori. La legge di bilancio e i decreti di ricalcolo dovranno trasformare questo confronto di stime in numeri definitivi. Solo allora sarà possibile stabilire con precisione quanto graverà la correzione sui conti pubblici, quali saranno gli arretrati realmente percepiti dai singoli magistrati e quanto cresceranno stabilmente le retribuzioni negli anni successivi.








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