Avv. Lara Mutascio e Antonio Lonardo

Il contesto post pandemia è una situazione dalla quale, certamente, deriveranno conseguenze che influiranno in maniera diretta e radicale su elementi fondamentali del nostro stile di vita, provocando profonde trasformazioni; più che mai in questo momento storico ci siamo resi conto che il modo di vivere delle nostre società si caratterizza per la presenza di un sistema di diritti.

È il godimento dei diritti, la fiducia nel funzionamento di un sistema di garanzie, ciò che in ultima istanza genera sicurezza. Sicurezza nel presente e anche in relazione al futuro.

Di sicuro una trasparente e sana gestione dell’attività imprenditoriale può solo generare fiducia tra tutti coloro che operano nell’ambiente e a garanzia di tanto un ruolo centrale assume il dibattuto requisito dell’iscrizione nella c.d. “White List” per talune imprese impegnate in attività dette rischiose.

Questa discussione riveste particolare importanza perché dalla effettiva essenzialità/imprescindibilità o meno del predetto requisito derivano conseguenze che si riverberano sul sistema economico.

Gli operatori economici, impegnati in determinate attività, che partecipano a gare di appalto pubblico devono iscriversi, al fine di provare l’insussistenza di infiltrazioni mafiose, negli elenchi cd. “White List” così come previsto dall’art. 1, co. 52 Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Codice Antimafia).

Le White List sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura, con lo scopo precipuo di rendere più efficaci i controlli antimafia in relazione alle attività imprenditoriali più a rischio di infiltrazioni mafiose.

Sicché il ricorso a tali elenchi trova applicazione:

  1. Per le sole attività definite esplicitamente rischiose;
  2. In alternativa al ricorso all’informazione antimafia, che sarebbe altrimenti necessaria in tali settori;
  3. Su base volontaria e tanto al fine di garantire una maggiore semplificazione procedimentale ed accelerazione dei tempi di aggiudicazione delle commesse.

Tale iscrizione è, secondo parte della giurisprudenza, un requisito di partecipazione alla gara di appalto necessario e imprescindibile; pena la revoca dell’aggiudicazione, in assenza o successiva perdita del predetto requisito. (TAR Campania N. 00612/2022- N. 05523/2022- N. 08180/2022- N. 08011/2022).

Considerato che l’iscrizione di che trattasi sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, le imprese iscritte nella white list non sono tenute a presentare altri documenti alle p.a. ai fini della c.d. “liberatoria antimafia”.

L’elenco delle attività imprenditoriali per le quali vige tale obbligo è istituito presso ogni prefettura e si discute sulla sua tassatività o meno.

Ovvio che il presupposto per l’iscrizione è che l’impresa non sia soggetta a “tentativi di infiltrazione mafiosa”, l’eventuale diniego di iscrizione nella white list presenta identica ratio delle comunicazioni interdittive antimafia, proprio perché trattasi di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e di buon andamento della p.a.

Difatti l’autorità amministrativa ha come obiettivo l’eliminazione dal circuito dell’economia legale di tutti quei soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose che, in quanto tali, esercitano la libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. in contrasto con l’utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Il pericolo d’infiltrazione mafiosa, infatti, fa venire meno l’affidabilità dell’imprenditore in ordine alla sua capacità di essere impermeabile ai tentativi della criminalità mafiosa di inserirsi nel tessuto economico e commerciale attraverso la sua impresa, di non cooperare né di prestarsi in alcun modo a disegni criminali.

Vale la pena sottolineare il pensiero di Ance secondo cui le white list costituite su base volontaria risultano poco efficaci, e queste perché gli imprenditori percepiscono tale iscrizione come un’ulteriore complicanza.

Invero l’obbligatorietà dell’iscrizione permetterebbe, ad esempio, un controllo sistematico da parte delle prefetture su tutti gli investimenti in costruzione, sia pubblici che privati.

Il dibattito in ogni caso circa l’obbligatorietà o meno della White List e la tassatività dell’elenco delle attività certamente è oggetto di interpretazione giurisprudenziale e di un’evoluzione sistematica che potrà giungere a conclusione diverse rispetto a quelle appena accennate, atteso che la funzione della white list di approntare una tutela anticipata e più incisiva in determinati settori sensibili gioverà al raggiungimento dell’interesse economico rendendolo scevro da infiltrazioni mafiose.

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