NORME CHIARE E MECCANISMI TRASPARENTI E ADEGUATI ALL’ERA DIGITALE

“Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale. Nell’elaborare questo provvedimento, condiviso con tutte le realtà del settore, si è deciso di prediligere la tutela degli autori, dando loro il giusto rilievo. Senza il gesto creativo, non c’è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni. Il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza da parte delle piattaforme digitale dell’utilizzo dell’opera creativa”. Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che sarà adesso all’esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Cdm.

Il testo è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore che sono state audite nel mese di luglio 2021.

La Direttiva modernizza il quadro giuridico della UE in materia di diritto d’autore adattandolo all’ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi, rendendo necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno attraverso l’aggiornamento delle norme sul diritto d’autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti.

Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d’autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all’era digitale.

RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME PER LE VIOLAZIONI DI COPYRIGHT

Nel recepire la direttiva europea, lo schema di decreto legislativo adottato dal Cdm prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).

TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE PER LE PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE ONLINE

È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti. È previsto altresì il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori.

Il diritto non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.

È rimessa all’AGCOM l’adozione di un apposito regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti.

Per tali ragioni viene introdotto l’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. Su tale adempimento vigila l’AGCOM che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato.

MAGGIORE E PIÙ CONCRETA TUTELA DEGLI AUTORI E DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Obbligo di trasparenza. Autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione delle informazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato da parte di AGCOM.  Inoltre, detto inadempimento costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.

Istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori possono pretendere una remunerazione ulteriore se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere.

Diritto dell’autore e dell’artista di revocare la licenza esclusiva di sfruttamento dei propri diritti relativi a un’opera in caso di mancato sfruttamento.

Introduzione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

Estensione delle tutele. Anche gli spettacoli teatrali in streaming vengono equiparati a opere audiovisive per la tutela dei diritti. La tutela dei diritti è assicurata anche per nuove figure professionali quali il direttore del doppiaggio e l’adattatore dei dialoghi.

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