Con sentenza n. 241, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la Legge regionale della Campania (3 agosto 2020 n.35), che ha istituito presso i distretti sanitari delle ASL il Servizio di psicologia di base a sostegno dei bisogni assistenziali emersi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale, le attività saranno assicurate da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale nell’ambito di ciascuna Aziende Sanitarie Locali a livello dei distretti sanitari di base, con il compito di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e saranno finalizzate a:

  1. a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
  2. b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
  3. c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
  4. d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
  5. e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.

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