di Lara Mutascio ed Antonio Lonardo*

 

Sin dalla entrata in vigore della riforma del diritto Societario con la Legge nr.6 del 2003 il legislatore si è premurato di attenzionare l’organizzazione interna delle imprese al fine di massimare, modernizzare e rendere trasparente la gestione societaria.

Con la riforma del codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza  prevista dal D. Lgs n.14 del 12 gennaio 2019 e con la  immediata vigenza  di quelle norme di carattere civilistico che attengono all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile il legislatore è ritornato decisamente sul punto ai fini dell’emersione anticipata di qualsiasi sintomatologia che possa presagire la crisi dell’impresa, nell’interesse dell’imprenditore e del circuito economico in cui la stessa è inserito.

Il blocco forzato dell’economia nel nostro Paese, conseguenza diretta dell’emergenza pandemica, è causa di catastrofiche situazioni di difficoltà finanziaria per imprenditori singoli e associati.

Effettivamente fattori quali la riduzione degli ordini e quindi della domanda, la ridotta capacità produttiva, la logistica e la conseguente gestione a passo ridotto possono determinare preoccupanti scenari futuri che avranno un sicuro impatto negativo sulla stessa continuità aziendale.

Di qui il necessario obbligo per ogni imprenditore di predisporre un quadro preciso della situazione economica finanziaria aziendale, al fine di essere pronti a porre in essere le dovute azioni correttive che la particolare situazione rende indifferibili.

Obblighi per l’imprenditore individuale.

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; vigilare, pertanto, costantemente sull’equilibrio economico finanziario dell’impresa, e in caso di segnali di crisi, attivarsi prontamente per superarli.

Obblighi per l’imprenditore collettivo.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere (art. 2086 c.c.) di:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero ella continuità aziendale.

Le imprese devono attivarsi immediatamente per istituire, laddove non fosse già esistente, un adeguato assetto organizzativo che consenta di misurare e valutare il proprio equilibrio economico – finanziario e quindi la continuità aziendale.

La redazione di budget e bilanci infrannuali sarà fondamentale per analizzare il prevedibile andamento della gestione e per giustificare, eventualmente, in futuro il proprio operato.

Emerge, dunque, la centralità del tema degli strumenti di rilevazione della crisi i quali diventano fondamentali ed imprescindibili per imprenditori ed amministratori di tutte le società.

L’imprenditore dovrà dotarsi di sistemi di rilevazione della crisi sin da subito (30 gg. Dalla pubblicazione in GU) per far in modo che l’organo amministrativo, previo l’utilizzo di questi strumenti, abbia tempo di individuare sintomi di crisi e correggerli prima che tra 18 mesi inizino le segnalazioni dei soggetti qualificati.

In sostanza quando il revisore, il sindaco e lo stesso imprenditore dovessero rilevare fondati indizi di crisi, dovranno avviare una procedura specifica di segnalazione per non incorrere in ulteriori e gravi responsabilità.

Lo stato di incertezza circa l’andamento dell’economia delle imprese impone, sin da subito, per imprenditori ed imprese di instaurare una buona prassi di gestione aziendale come quella derivante dal calcolo, simulato o effettivo, degli indicatori di allerta introdotti dal codice della Crisi d’impresa.

Organizzarsi prima è un dovere; questo è il momento per individuare modalità tecniche- organizzative adeguate, tenuto conto della dimensione organizzativa dell’impresa.

L’effettiva capacità prospettica dell’impresa permetterà di fronteggiare i propri impegni finanziari in un periodo di almeno sei mesi, prevedendo il proprio stato di salute finanziaria.

Tali obblighi, adeguatamente recepiti e digeriti, vanno considerati non come indebite interferenze nella scelte di gestione aziendale, ma come idonei strumenti per un nuovo modo di svolgere l’impresa, moderna ed attiva sul mercato, senza inibizioni, competitiva sotto ogni profilo, consapevole del ruolo economico e della funzione sociale che riveste in un contesto contrassegnato dalla volatilità e ciclicità di crisi periodiche sempre più ravvicinate e normali.

*Studio Legale Lonardo, Avvocati e Consulenti, Benevento Via Torre della Catena 12 – Telefono 0824 21706 – 3336335113

 

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