Tredici giornate di lavoro nei campi, per un totale di appena 26 ore e un compenso complessivo di 410 euro. Numeri minimi, quasi simbolici, che però sono bastati all’Inps per chiedere a un pensionato trentino di 69 anni la restituzione di oltre 29mila euro di pensione percepita. Una richiesta che ha aperto un contenzioso durato anni e che si è concluso con una sentenza destinata a fare giurisprudenza.

A mettere la parola fine è stata la Corte d’Appello di Trento, che ha respinto l’interpretazione rigida dell’istituto previdenziale, riducendo drasticamente il debito del pensionato a sole due mensilità di assegno, corrispondenti ai mesi in cui aveva effettivamente lavorato. Al centro della vicenda c’è il meccanismo di “Quota 100”, la misura introdotta nel 2019 che consentiva il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Il pensionato ne aveva beneficiato a partire dal gennaio 2021. Ma quella stessa norma prevedeva un vincolo stringente: il divieto assoluto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo. L’Inps ha applicato questa disposizione in maniera letterale e totale. Accertata la presenza di redditi da lavoro nel 2021 e nel 2022, l’istituto ha sospeso l’intero trattamento pensionistico per entrambe le annualità, chiedendo la restituzione integrale delle somme già erogate, pari a oltre 29mila euro. Nessuna distinzione tra lavoro occasionale o continuativo: per l’ente previdenziale, la violazione del divieto comportava la perdita totale del diritto alla pensione per tutto l’anno.

Una posizione che già in primo grado, nel febbraio 2025, era stata bocciata dal giudice del lavoro. L’Inps ha quindi presentato ricorso, ma la Corte d’Appello ha confermato integralmente la decisione. Il punto chiave della sentenza è nell’interpretazione della norma. I giudici hanno adottato un approccio “costituzionalmente orientato”, richiamando la funzione primaria della pensione, cioè garantire mezzi adeguati di sostentamento a chi esce dal mondo del lavoro per età, come previsto dall’articolo 38 della Costituzione.

Secondo la Corte, applicare una sanzione così pesante per un’attività lavorativa marginale significherebbe violare il principio di proporzionalità. Sospendere l’intero assegno per dodici mesi, a fronte di poche ore lavorate, priverebbe il pensionato di risorse essenziali senza una reale giustificazione. Da qui la decisione di limitare il divieto di cumulo alle sole mensilità in cui è stato effettivamente percepito un reddito da lavoro. Nei restanti mesi, la pensione deve essere considerata pienamente dovuta. Il risultato è un ridimensionamento drastico della pretesa dell’Inps: da 24 mensilità richieste a sole due.

Si tratta di una pronuncia definita dagli stessi giudici “inedita”, perché per la prima volta viene tracciato un criterio chiaro per distinguere tra violazioni sostanziali e situazioni marginali. Un passaggio che potrebbe avere ricadute significative su migliaia di pensionati che, pur percependo un assegno, svolgono piccoli lavori occasionali. La questione ora si sposta sul piano nazionale. Resta da capire se l’Inps sceglierà di adeguarsi a questa interpretazione o se porterà il caso davanti alla Corte di Cassazione, nel tentativo di ottenere un orientamento definitivo. Nel frattempo, la sentenza di Trento segna un punto fermo: anche nelle rigidità normative, il principio di equilibrio tra regola e realtà concreta non può essere ignorato.

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