Avv.ti Antonio Lonardo – Lara Mutascio

 

Con l’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e la necessità di mettere a disposizione delle stesse strumenti capaci di prevenire ed affrontare situazioni di crisi, il Nuove Codice della Crisi d’impresa ed insolvenza ha predisposto l’istituto della “composizione negoziata della crisi” istituito con D. L. 118/2021,  quale strumento di ausilio alle imprese che pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato ovvero concrete prospettive di risanamento e tanto prima che il dissesto divenga irreversibile.

Trattasi di uno strumento di ausilio avente natura volontaria, negoziale e stragiudiziale alla quale l’imprenditore accede tramite una piattaforma telematica.

Ruolo centrale assume la figura dell’esperto, terzo ed indipendente di supporto all’imprenditore, con il precipuo compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.

Ebbene la composizione negoziata, ai sensi dell’art. 12 CCII, con la previsione della specifica figura dell’esperto quale soggetto facilitatore nelle trattative per conseguire la sperata sottoscrizione di accordi con i creditori rappresenta una rilevante mezzo di semplificazione e riduzione dei costi.

Ovviamente l’accesso al predetto strumento presuppone la sussistenza di presupposti soggettivi ed oggettivi:

  1. L’accesso è per qualsiasi imprenditore, sia esso agricolo che commerciale (art.12 CCII), senza alcun limite basato sulla dimensione dell’impresa o di qualsivoglia valore di bilancio;
  2. l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese;
  3. Il ricorrere di una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
  4. La effettiva e concreta prospettiva di risanamento, condivisa dall’esperto.

Il rispetto dei presupposti di cui sopra è il lancio per il corretto dispiegarsi delle trattative con i creditori e, tra questi, certamente le Banche assumono un ruolo centrale e tanto in considerazione del fatto che l’art. 16 co. 5 CCII prevede per esse un obbligo di partecipazione attiva alle trattative.

Nondimeno una veste importante assumono le c.d. misure protettive, ex art. 18 CCII, quali limitazioni poste nei confronti dei creditori dell’impresa in crisi.

E’ chiaro che se le trattative condivise con l’esperto nominato naufragano, l’impresa ha comunque a disposizione tutta una serie di strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla L.fall. o ancora la possibilità di ricorrere ad una nuova forma di concordato semplificato.

Solo una forma mentis volta al recupero dell’impresa e soprattutto nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi, con il ricorso a strumenti di prevenzione e diagnosi tempestiva delle reali difficoltà in cui versa un’impresa e l’accesso a concrete possibilità di risoluzione della stessa, può portare al risultato atteso.

La composizione negoziata è un cambio di cultura; il trattamento della crisi viene ulteriormente

anticipato, ma su base volontaria e riservata: una sorta di allerta precocissima, tale da implementare la consapevolezza del debitore a promuovere l’accordo fra le parti e tanto prima che il valore insito

nell’organizzazione dell’impresa vada disperso.

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