
Il caso della Camera Arbitrale Islamica di Padova non riguarda la fede ma la giurisdizione. Quando un organismo religioso si pone come giudice delle controversie civili, a essere in gioco è l’unità giuridica dello Stato, e con essa la libertà di tutti.
La vicenda della cosiddetta Camera Arbitrale Islamica Italiana, nata a Padova nel marzo 2026, non è un equivoco terminologico né un episodio isolato. È il sintomo di una tensione crescente tra l’unicità della giurisdizione statale e la comparsa di organismi che, sotto la veste dell’arbitrato privato, cercano di introdurre codici religiosi nella soluzione delle controversie civili. Il regolamento originario parlava apertamente di “Tribunale Sciaraitico”, richiamava procedure ispirate al diritto processuale islamico e stabiliva che, nel decidere “secondo diritto”, la norma applicabile sarebbe stata la Sharia. Più che un servizio di mediazione culturale, il disegno era quello di un foro alternativo, con regole proprie e una propria idea di giustizia.
La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo conoscitivo per valutare la compatibilità dell’iniziativa con l’ordinamento, la Regione Veneto ha denunciato il rischio di giustizie parallele a danno di donne e minori, e numerosi giuristi hanno ricordato che la funzione giurisdizionale appartiene allo Stato. L’associazione ha poi modificato il regolamento, cancellando i riferimenti più espliciti alla Sharia e al concetto di tribunale. Ma il nodo non è nel nome. Conta la sostanza, cioè la pretesa di applicare norme religiose a rapporti civili e familiari, e su questo il restyling lessicale non cambia nulla.
Il caso non è senza precedenti. Nel Regno Unito operano da anni Sharia Councils e Muslim Arbitration Tribunals, e organismi informali che regolano divorzi, eredità e dispute familiari secondo codici religiosi sono segnalati anche in Svezia e in Belgio. In Italia, secondo quanto emerso da accertamenti della Digos, esisterebbero consigli comunitari che intervengono su matrimoni, affidamento dei figli e separazioni, talvolta in contrasto con le decisioni dei tribunali. È un fenomeno che oggi affiora con maggiore evidenza e che chiede una risposta ferma e culturalmente attrezzata.
Occorre però essere precisi, perché la forza di una posizione sta nel suo rigore. L’arbitrato in quanto tale è uno strumento lecito, e nessuno può contestare a due parti la facoltà di affidare a un terzo una lite patrimoniale su diritti di cui possono liberamente disporre. Il confine passa altrove. Passa dove l’organismo si presenta come tribunale, dove incide sullo stato delle persone, sui rapporti familiari, sulla tutela dei minori, cioè su materie sottratte per loro natura alla disponibilità privata. Lì non siamo di fronte a pluralismo culturale. Siamo di fronte a un’usurpazione di funzioni pubbliche.
Si obietta che le parti aderiscono volontariamente. L’argomento è meno solido di quanto sembri. Il consenso è davvero libero quando pesano la pressione della comunità, la dipendenza economica, il timore dell’esclusione? Per i soggetti più fragili, donne e minori in primo luogo, la volontarietà rischia di ridursi a una finzione formale, e proprio per questo la legge non può lasciare quei territori alla discrezione di un’autorità che non risponde alla collettività.
Il punto, ancora una volta, non è la religione né l’identità culturale di chi promuove queste iniziative. È la sostituzione di norme universali con codici particolari. La modernità giuridica occidentale ha impiegato secoli per separare la sfera religiosa da quella civile e per garantire che ciascuno, credente o no, sia giudicato secondo regole uguali per tutti. La legge non è patrimonio di una comunità, è un bene comune. Moltiplicare i micro-ordinamenti significa produrre cittadini sottoposti a regimi diversi, diritti che mutano con l’appartenenza, famiglie giudicate secondo norme che non hanno scelto.
Difendere la giurisdizione dello Stato non è dunque un gesto conservatore, è un atto di responsabilità. Significa affermare che nessuna autorità religiosa e nessuna tradizione può sostituirsi alla giustizia pubblica, e che la tutela dei minori e la parità di genere non sono materia negoziabile. Non si tratta di respingere culture diverse. Si tratta di impedire che la diversità diventi l’alibi per indebolire i principi che garantiscono la libertà di tutti.






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