La decisione del giudice riminese richiama le regole della responsabilità da circolazione e chiarisce il rilievo della proprietà del mezzo nella tutela del danneggiato.
Avv. Antonio Lonardo
La diffusione dei monopattini elettrici nei centri urbani pone questioni sempre più frequenti in materia di sicurezza e risarcimento dei danni. La facilità di accesso al servizio di sharing non attenua gli obblighi di prudenza del conducente, né esclude l’applicazione delle regole civilistiche sulla responsabilità derivante dalla circolazione. Il caso esaminato dal Giudice di pace di Rimini, secondo la ricostruzione riportata nel commento alla pronuncia, riguarda uno scontro tra un monopattino elettrico a noleggio e una bicicletta a pedalata assistita. Il ciclista percorreva una pista ciclabile e, giunto in prossimità di un accesso sulla sinistra, iniziava a convergere verso quella direzione. In quel momento sopraggiungeva il monopattino, impegnato nel sorpasso a distanza laterale ravvicinata. Il contatto provocava la caduta del ciclista, che batteva la testa sul selciato, mentre il conducente del monopattino riusciva a mantenere l’equilibrio.
Nella ricostruzione della dinamica assumeva rilievo decisivo la consulenza tecnica d’ufficio. Secondo il consulente, il sinistro sarebbe stato evitato rispettando il divieto di circolazione ritenuto applicabile su quel percorso e mantenendo un’adeguata distanza laterale durante il sorpasso. Non emergevano, invece, elementi idonei ad attribuire al ciclista comportamenti imperiti o negligenti. La responsabilità deve essere accertata sulla concreta dinamica dell’incidente. Non basta, dunque, individuare una violazione delle regole stradali: occorre verificarne il contributo causale alla produzione dell’evento. Nel caso descritto, la distanza insufficiente durante il sorpasso costituiva un elemento centrale per spiegare l’urto e la successiva caduta.
Il riferimento civilistico è l’art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente l’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla circolazione, salvo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. In caso di scontro tra veicoli opera inoltre una presunzione di pari concorso, superabile attraverso la ricostruzione delle rispettive condotte e delle cause del sinistro. La responsabilità esclusiva di uno dei conducenti richiede, pertanto, un accertamento capace di superare tale presunzione. (gazzettaufficiale.it). Un ulteriore profilo riguarda la posizione della società di sharing. L’art. 2054, terzo comma, prevede la responsabilità solidale del proprietario con il conducente, salvo che sia provata la circolazione contro la volontà del proprietario stesso. Il danneggiato può quindi chiedere l’intero risarcimento anche al proprietario del mezzo, ricorrendone i presupposti. (gazzettaufficiale.it)
Nella vicenda riportata, la difesa della società fondata sulla circolazione contro la propria volontà veniva respinta: mancava una prova di tale circostanza e l’utilizzo del monopattino da parte degli utenti corrispondeva proprio alla finalità del servizio di noleggio. Va però distinta la società proprietaria dal semplice gestore del servizio. Se i monopattini appartengono a un soggetto diverso, come può accadere nei rapporti di franchising, la sola gestione commerciale non consente di estendere automaticamente la responsabilità prevista per il proprietario. Occorre individuare il titolo in base al quale ciascun soggetto potrebbe rispondere, verificando anche eventuali condotte colpose nella manutenzione o nell’organizzazione del servizio.
Merita infine attenzione il richiamo al divieto di circolazione sulla pista ciclabile. La valutazione compiuta nel singolo giudizio deve essere riferita alla normativa applicabile alla data dell’incidente, alle caratteristiche del mezzo e alla disciplina del percorso: non può essere trasformata, senza queste verifiche, in un’affermazione generale valida per ogni monopattino e in ogni epoca. La vicenda evidenzia così l’importanza di una tempestiva raccolta delle prove: identificazione del conducente, individuazione del proprietario, documentazione del noleggio, rilievi e ricostruzione tecnica. Sono questi gli elementi che permettono di tradurre le regole sulla responsabilità in una tutela risarcitoria effettiva.






Commenti recenti